{ "sottosezione_primo_livello": "Altri contenuti", "sottosezione_secondo_livello": "Accesso civico", "data": [ { "oggetto": "Accesso civico", "data": "16\/03\/2023", "proponente": "Amministrazione", "titolario": "I. Amministrazione generale", "descrizione": "Accesso civico\r\nLe prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicch\u00e9, nei casi in cui la FNOPO abbia omesso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.\r\n\r\n La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 non \u00e8 sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, \u00e8 gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza della FNOPO o ad un suo delegato, obbligato alla pubblicazione. Entro 30 giorni dalla richiesta la FNOPO deve:\r\n\r\n1) procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;\r\n\r\n2) trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.\r\n\r\nSe il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano gi\u00e0 pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la FNOPO deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.\r\n\r\n In caso di ritardo o mancata risposta da parte della FNOPO il richiedente pu\u00f2 ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990. Sul sito internet istituzionale dell'amministrazione \u00e8 pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui \u00e8 attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato pu\u00f2 rivolgersi.\r\n\r\n Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui all'art. 2, comma 9 ter, della l. n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla met\u00e0 di quello originariamente previsto. Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.\r\n\r\n L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia:\r\n\r\n1) all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;\r\n\r\n2) al vertice politico dell'amministrazione, all'O.I.V.\/Struttura equivalente ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilit\u00e0.\r\n\r\nIl Responsabile della trasparenza ha delegato a ricevere le richieste di accesso civico il funzionario responsabile dell\u2019Area affari istituzionali ed amministrativi.\r\n\r\n\r\n\r\nAccesso civico generalizzato\r\nChiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33\/2013. Tale tipologia di accesso civico \u00e8 stata prevista con la finalit\u00e0 di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33\/2013).\r\n\r\nL\u2019accesso civico generalizzato \u00e8, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali gi\u00e0 sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.\r\n\r\nLa richiesta di accesso civico generalizzato non \u00e8 sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, \u00e8 gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza della FNOPO o ad un suo delegato, obbligato alla pubblicazione. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione compilando il Modulo opposizione del controinteressato e trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: trasparenza@fnopo.it. L\u2019istante, in caso di diniego totale o parziale dell\u2019accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. L'istanza di riesame va trasmessa per via telematica, secondo le modalit\u00e0 previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato (o il Modulo istanza di riesame del controinteressato se controinteressato) e inoltrandola per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: trasparenza@fnopo.it.\r\n\r\nLa decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell\u2019articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.\r\n\r\nIn caso di accoglimento, l\u2019Autorit\u00e0 allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.\r\n\r\nIl Responsabile della trasparenza ha delegato a ricevere le richieste di accesso civico generalizzato il funzionario responsabile dell\u2019Area affari istituzionali ed amministrativi.", "allegati": "https:\/\/fnopo.entetrasparente.it\/files\/23\/All.7_istanza di riesame.pdf,https:\/\/fnopo.entetrasparente.it\/files\/23\/All.3_Modulo per l'accesso civico - Titolare del potere sostitutivo.pdf,https:\/\/fnopo.entetrasparente.it\/files\/23\/All.5_Modulo per l'accesso civico generalizzato - titolare del potere sostitutivo.pdf,https:\/\/fnopo.entetrasparente.it\/files\/23\/All.4_Modulo per l'accesso civico generalizzato.pdf,https:\/\/fnopo.entetrasparente.it\/files\/23\/All.2_Modulo per l'accesso civico.pdf,https:\/\/fnopo.entetrasparente.it\/files\/23\/All.6_Opposizione controinteressato per l'accesso civico generalizzato.pdf,https:\/\/fnopo.entetrasparente.it\/files\/23\/All.8_riesame controinteressato.pdf,https:\/\/fnopo.entetrasparente.it\/files\/23\/Ruoli.pdf,https:\/\/fnopo.entetrasparente.it\/files\/23\/All.1_Modulo segnalazioni violazioni .pdf,https:\/\/fnopo.entetrasparente.it\/files\/23\/Registro accessi.pdf" } ] }