Sotto-sezione 1° livello | Altri contenuti |
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Sotto-sezione 2° livello | Accesso civico |
Data | 16/03/2023 |
Titolario | I. Amministrazione generale |
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Proponente | Amministrazione |
Allegati | All.7_istanza di riesame.pdf Pubblicato il: 23/06/2023 All.3_Modulo per l'accesso civico - Titolare del potere sostitutivo.pdf Pubblicato il: 23/06/2023 All.5_Modulo per l'accesso civico generalizzato - titolare del potere sostitutivo.pdf Pubblicato il: 23/06/2023 All.4_Modulo per l'accesso civico generalizzato.pdf Pubblicato il: 23/06/2023 All.2_Modulo per l'accesso civico.pdf Pubblicato il: 23/06/2023 All.6_Opposizione controinteressato per l'accesso civico generalizzato.pdf Pubblicato il: 23/06/2023 All.8_riesame controinteressato.pdf Pubblicato il: 23/06/2023 Ruoli.pdf Pubblicato il: 23/06/2023 All.1_Modulo segnalazioni violazioni .pdf Pubblicato il: 23/06/2023 Registro accessi.pdf Pubblicato il: 01/08/2024 |
Descrizione | Accesso civico Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui la FNOPO abbia omesso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto. La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza della FNOPO o ad un suo delegato, obbligato alla pubblicazione. Entro 30 giorni dalla richiesta la FNOPO deve: 1) procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti; 2) trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la FNOPO deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta da parte della FNOPO il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990. Sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi. Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui all'art. 2, comma 9 ter, della l. n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010. L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia: 1) all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 2) al vertice politico dell'amministrazione, all'O.I.V./Struttura equivalente ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. Il Responsabile della trasparenza ha delegato a ricevere le richieste di accesso civico il funzionario responsabile dell’Area affari istituzionali ed amministrativi. Accesso civico generalizzato Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza della FNOPO o ad un suo delegato, obbligato alla pubblicazione. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione compilando il Modulo opposizione del controinteressato e trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: trasparenza@fnopo.it. L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. L'istanza di riesame va trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato (o il Modulo istanza di riesame del controinteressato se controinteressato) e inoltrandola per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: trasparenza@fnopo.it. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accoglimento, l’Autorità allega alla risposta i dati e i documenti richiesti. Il Responsabile della trasparenza ha delegato a ricevere le richieste di accesso civico generalizzato il funzionario responsabile dell’Area affari istituzionali ed amministrativi. |